1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Sono soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori».